Quando viene emesso un titolo di credito ma il soggetto non riesce ad onorarlo si verifica il protesto. In tale situazione un ufficiale pubblico autorizzato (notaio, ufficiale giudiziario, segretario comunale) - detto ufficiale levatore - redige un atto con cui si constata la mancata accettazione o il mancato pagamento della cambiale, di un assegno o di un vaglia cambiario. Una volta eseguito il protesto, questo viene trasmesso al Presidente della Camera di Commercio territorialmente competente entro il primo giorno di ogni mese, mentre nei dieci giorni successivi l'atto viene pubblicato nell'Elenco ufficiale dei protesti.
Come rimediare in caso di protesto?
- Se si tratta di cambiale il debitore, che entro un anno abbia eseguito il pagamento, può richiederne la cancellazione depositando una richiesta formale. In caso di rifiuto, l'interessato potrà ricorrere al giudice di pace del luogo di residenza;
- Nel caso si tratti di un assegno la normativa vigente non prevede l'immediata cancellazione del protesto a seguito del pagamento. Se il debitore ha eseguito il pagamento dell'importo corrispondente al titolo e non abbia subito ulteriori protesti ha diritto a ottenere la riabilitazione trascorso almeno un anno dal giorno della levata, presentando apposita richiesta.
Il mancato pagamento di un assegno comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa. Se entro 60 giorni il debitore non provvede al pagamento di assegno, penale, interessi e spese del protesto, l'ufficiale giudiziario è tenuto ad inviare alla Prefettura territorialmente competente il suo nominativo. Questa stabilirà una sanzione pecuniaria e provvederà alla segnalazione alla Banca d'Italia ai fini dell'inserimento nella Centrale di Allarme Interbancaria. Dalla data del protesto iniziano a decorrere gli effetti tipici dell'inadempimento, gli interessi legali di mora e la possibilità di pignoramento.
Nel caso di assegni emessi senza copertura parziale o integrale, il soggetto viene inserito nella Centrale Rischi della Banca d'Italia. Per 6 mesi il debitore ha il divieto di emettere assegni, revoca di sistema evitabile se dimostra di aver effettuato il pagamento integrale di assegno, spese di protesto e sanzione al 10%.
Al fine di tutelare chiunque dovesse incorrere in rapporti economici con il debitore, il protesto ha evidenza pubblica, con la conseguenza per l'interessato di non poter accedere al credito.
L'iscrizione nel Registro informatico dei protesti dura 5 anni e sono riportati i seguenti elementi:
- il numero di repertorio, la data e il luogo di levata con riferimento all'atto di protesto;
- relativamente al creditore non è previsto l'inserimento di alcun dato;
- la natura del titolo, la data di scadenza, la somma dovuta e il motivo del mancato pagamento;
- con riguardo al debitore se si tratta di persona fisica o giuridica.
A cancellazione definitiva dal Registro il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.
Qual è la ratio di tale istituto?
Il protesto è un documento contenente informazioni importanti per valutare l'affidabilità di persone fisiche o giuridiche e, in particolar modo, la solvibilità o il rischio di insolvenza. Viene richiesta, ad esempio, per acquisire informazioni su un nuovo cliente, partner commerciale o fornitore; per valutare la solvibilità di un conduttore in caso di locazione commerciale; o, ancora, per monitorare un cliente già acquisito.
La visura protesti è il documento telematico rilasciato dalla banca dati telematica della Camera di Commercio contenente le informazioni relative al protesto.