Contrassegno di mobilità per disabili

Il contrassegno ha l'obiettivo di agevolare, in deroga ad alcune prescrizioni di legge, la mobilità delle persone disabili, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e delle persone non vedenti.
Tale autorizzazione, salvo espresso divieto o diversa regolamentazione che può variare da Comune a Comune, permette di:
- circolare o sostare nelle ZTL;
- circolare o sostare nelle ZTC;
- circolare o sostare nelle aree pedonali urbane;
- circolare nelle corsie preferenziali destinate ai mezzi pubblici e ai taxi;
- circolare o sostare in caso di sospensione o limitazione della mobilità per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento;
- sostare, senza limitazioni di tempo e gratuitamente, nelle aree di parcheggio a tempo determinato;
- sostare nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione;
- usufruire di aree dedicate.
La circolazione e la sosta, tuttavia, non sono consentite:
- in caso di divieto di sosta con rimozione forzata;
- in caso di divieto di fermata;
- in corrispondenza di passi carrabili, aree di fermata dei mezzi pubblici, gallerie, dossi, passaggi a livello, cavalcavia, strettoie, attraversamenti pedonali e ciclabili, ponti;
- in corrispondenza o in prossimità di intersezioni;
- in seconda fila, sui marciapiedi, sulle piste ciclabili, contro il senso di marcia;
- nelle aree riservate ai mezzi di soccorso o di polizia;
- nelle aree dedicate al carico o scarico merci;
- nei parcheggi ad personam, cioè riservati ad un singolare titolare di concessione, opportunamente segnalati e indicati nel contrassegno.
Il contrassegno è strettamente personale - quindi utilizzabile solo in presenza dell'intestatario -, non è vincolato ad uno specifico veicolo e ha valore sia sul territorio nazionale che in tutti i paesi dell'UE.
Per il primo rilascio o nel caso quello precedente sia scaduto è necessario ottenere, innanzitutto, la certificazione medica e, dopodiché, presentare apposita domanda al Sindaco del Comune di residenza, allegando ovviamente il certificato. Le tempistiche di rilascio variano a seconda del Comune.
A pena di sanzione, il contrassegno deve essere esposto in originale, in modo ben visibile per i controlli, sul parabrezza anteriore.
Il contrassegno può essere temporaneo (alla data di scadenza indicata è necessario sottoporsi ad una nuova visita medico legale) oppure definitivo (in tal caso ha validità 5 anni, al termine dei quali - in caso di ridotta capacità di deambulazione permanente - il successivo certificato può essere rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra prescelto.
Per quanto riguarda i costi di rilascio, specifici versamenti sono previsti solo in caso di contrassegno temporaneo (quello definitivo è gratuito).
Negli anni precedenti il contrassegno rilasciato era il seguente:

A far data dal 15 settembre 2012 il contrassegno di colore arancione non è più valido, ed è stato man mano sostituito dal nuovo contrassegno europeo, di colore azzurro, che autorizza alla circolazione, non solo sul territorio nazionale, ma in tutti i paesi dell'UE:


Le modifiche e le novità rispetto al contrassegno precedente riguardano il formato, il contenuto, il simbolo, ma anche dati relativi alla privacy, in quanto foto e nominativo sono indicati sul retro.
L'uso improprio del contrassegno, oltre alle sanzioni previste, comporta il ritiro immediato da parte degli agenti preposti al controllo e, in caso di abuso, anche la revoca del titolo autorizzante. Attenzione, il ritiro e l'eventuale revoca sono previsti anche in caso di contrassegno scaduto.
Qui di seguito alcuni documenti interessanti tratti dal sito di ACI.