Targa amministratore o facente funzioni

La cd. Riforma del Condominio (L. n° 220/2012) ha introdotto numerose novità in materia, tra queste l'obbligo di apporre la targa contenente dati e recapiti dell'Amministratore di Condominio. In realtà non si tratta di una e vera e propria innovazione, in quanto molti Comuni già prevedevano tale adempimento prima del 2012. Merito della legge, tuttavia, è stato recepire e rendere obbligatoria un'attuazione non ancora presente su tutto il territorio nazionale.
Nello specifico si prevede, ai sensi dell'art. 1129 comma 5 c.c., che sul luogo di accesso al Condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, sia affissa l'indicazione di generalità, domicilio e recapiti anche telefonici dell'Amministratore. In mancanza di tale figura, nello stesso luogo deve essere affissa l'indicazione di generalità, domicilio e recapiti anche telefonici di colui che svolge funzioni analoghe a quelle dell'Amministratore.
Scopo della targa è consentire ai cd. terzi di individuare facilmente la persona che si occupa della gestione del fabbricato e di poterla reperire in caso di necessità e bisogno. Pensiamo, ad esempio, ad agenti delle forze dell'ordine o vigili del fuoco.
Incaricato di apporre la targa è l'Amministratore o la persona facente funzioni e, trattandosi di un elemento di interesse del Condominio nella sua interezza, la spesa deve essere ripartita tra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà.
La legge non prevede sanzioni in caso di inadempimento. Considerando la giurisprudenza in merito, la mancata apposizione non dovrebbe essere annovera tra le gravi irregolarità di gestione suscettibili di revoca ai sensi dell'art. 1129 comma 12 c.c., in cui è riportato un elenco non esaustivo di condotte od omissioni riconducibili a tale concetto. Si tratta di una valutazione condivisibile, in quanto la mancata indicazione non lede tanto gli interessi dei condomini, che hanno pienamente consapevolezza di chi sia l'Amministratore o la persona facente funzioni, quanto quelli di terzi. In caso di inerzia, è preferibile domandare formalmente all'Amministratore l'apposizione della targa e, laddove si verifichi un reiterato inadempimento, i condomini potranno richiedere la convocazione di un'assemblea per deliberare in merito.
Può accadere che il regolamento condominiale preveda espressamente il divieto di apporre targhe, insegne o simili sulle parti comuni. A mio parere l'art. 1129 c.c. si considera norma inderogabile, quindi un eventuale indicazione in tal senso da parte del regolamento non avrebbe valore, a maggior ragione se si tratta di documenti stipulati dopo l'entrata in vigore della L. n° 220/2012. Stessa valutazione per i regolamenti stipulati in data anteriore, data l'imperatività di tale disposizione.
Al di là di eventuali indicazioni in merito da parte del regolamento condominiale, spesso sono i Comuni a dettare disposizioni riguardo le dimensioni e la scelta dei materiali. Consiglio quindi, in caso di fabbricati prospicienti la via pubblica, di informarsi sempre se esistono normative comunali che ne disciplinano l'eventuale affissione.
In calce, un esempio di targa.