Assegno per il nucleo familiare (ANF)

L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall'INPS, che spetta a:
- lavoratori dipendenti del settore privato
- lavoratori dipendenti agricoli
- lavori domestici e somministrati
- lavoratori iscritti alla Gestione Separata
- lavoratori dipendenti di ditte cessate o fallite
- titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, di fondi speciali ed ex ENPALS
- titolari di prestazioni previdenziali
- lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
Per alcune tipologie di nuclei, ad esempio quelli monoparentali o con componenti inabili, sono previsti importi e fasce reddituali maggiormente favorevoli.
L'INPS pubblica annualmente gli importi previsti in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno fino al 30 giugno dell'anno seguente. Qui di seguito potete scaricare gratuitamente la Circolare n° 66/2019.
Quali sono i requisiti? L'assegno spetta per il nucleo familiare che può essere composto da:
- richiedente lavoratore o titolare di pensione
- coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia
- figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno
- figli ed equiparati maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro, purché non coniugati e previa autorizzazione
- figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21, purché facenti parte di nuclei numerosi, cioè composti da almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni e previa autorizzazione
- fratelli e sorelle del richiedente, o nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni, inabili a proficuo lavoro solo se orfani di entrambi i genitori, che non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non coniugati, previa autorizzazione
- nipoti in linea retta di età inferiore ai 18 anni e viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione.
Laddove si verifichino le condizioni prescritte per il suo riconoscimento, il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga o del pagamento della prestazione previdenziale. L'erogazione viene meno alla fine del periodo in corso o alla data in cui le condizioni vengono a mancare (ad esempio, in caso di separazione legale del coniuge o conseguimento della maggiore età da parte del figlio). Se spettano assegni giornalieri, il diritto decorre dal giorno in cui si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento e termina quando vengono a mancare.
Complessivamente, non possono essere erogati più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.
In caso di domanda per uno o più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti entro 5 anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale. Ciò significa che, se il soggetto non ha presentato richiesta nel periodo in cui ne aveva diritto, può richiedere gli assegni fino a 5 anni prima.
Il riconoscimento e la determinazione dell'importo avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero di componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso. La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito, e cessa in corrispondenza di diverse soglie di esclusione.
Per quanto riguarda i redditi, sono da considerare quelli assoggettabili all'IRPEF, al lordo delle detrazioni di imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto per almeno il 70% da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato. Vanno indicati anche i redditi esenti da impostano soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente ad € 1.032,91). Devono essere considerati i redditi prodotti nell'anno solare precedente al 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. Ne deriva che, se la richiesta riguarda periodi compresi nel primo semestre (da gennaio a giugno), i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima. Se invece i periodi sono compresi nel secondo semestre (da luglio a dicembre), i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno precedente. Non devono essere dichiarati:
- i TFR e le anticipazioni sul TFR
- i trattamenti di famiglia dovuti per legge
- le rendite vitalizie erogate da INAIL, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio
- le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai non vedenti civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare e ai pensionati di inabilità
- le indennità di comunicazioni per sordi e le indennità per non vedenti parziali
- gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati
- gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione
- l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale
- gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del richiedente e destinati al mantenimento dei figli.
La domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto. Qualsiasi variazione intervenuta sul reddito o sulla composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'assegno, deve essere comunicata entro 30 giorni (anche in caso di rioccupazione presso diverso datore di lavoro).
La richiesta, corredata di tutta la documentazione prevista, deve essere presentata attraverso procedura telematica utilizzando le proprie credenziali.